Altri contenuti - Accesso Civico
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha introdotto il diritto di "Accesso Civico":
A fronte dell'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, viene riconosciuto il diritto di chiunque a richiederne la pubblicazione nei casi in cui essa sia stata omessa.
Il d.gls. 97/2016 ha riconosciuto inoltre il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, stabilendo nel contempo i limiti dell'ambito di applicazione.
Il diritto di Accesso Civico può essere esercitato senza obblighi di motivazione e gratuitamente. Esso deve essere soddisfatto, fornendo le informazioni richieste attraverso la loro pubblicazione sul Sito Ufficiale dell’Ente.
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico: Vitali Giuseppe - Segretario Comunale - Recapito telefonico: 030/652025 int. 5
Modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico: le richieste presentate ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 su apposito modulo devono essere indirizzate al responsabile della trasparenza ed inoltrate al recapito PEC (posta elettronica certificata) protocollo@pec.comune.ome.bs.it
Clicca qui per andare alla pagina del titolare del potere sostituvo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta.
Procedura sull’accesso civico aggiornata alla modifiche introdotte dal d. lgs. 97/2016
- Presentazione dell’istanza di accesso alla P.A., alla quale può essere inviata per via telematica, per il tramite di uno dei seguenti uffici:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico;
- ad altro ufficio indicato dall’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
- L’Amministrazione ha 30 giorni per fornire una risposta e deve pertanto iniziare un’attività istruttoria, volta in primo luogo ad accertare se vi sono dei controinteressati, ovvero soggetti che potrebbero vedere pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza dall’esercizio del diritto di accesso da parte del soggetto istante. Se vi sono tali soggetti, ad essi deve essere data comunicazione, mediante invio di copia dell’istanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione dell’iter procedimentale è sospeso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione deve provvedere sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
- La decisione assunta dall’Amministrazione deve essere inviata sia al richiedente che agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento dell’istanza l’amministrazione deve comunque, attendere almeno 15 giorni da quando ha informato i medesimi della decisione favorevole all’accoglimento dell’istanza. Il termine, si rende evidentemente necessario affinché i medesimi possano valutare la possibilità di fare opposizione.
- Trascorso il termine di 15 giorni, in caso di mancata opposizione, l’amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.
- L’Amministrazione potrebbe anche decidere di rifiutare o differire l’accesso. Tale decisione, sempre da comunicare tanto al richiedente che ai contro interessati, deve sempre essere motivata.
- Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale deve decidere con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
- Qualora l’accesso fosse stato negato o differito a tutela degli interessi dei privati, sorgendo in tale caso una questione rilevante sotto il profilo della riservatezza dei dati, il Responsabile della prevenzione è chiamato a consultare il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si deve pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
- Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- Nel caso si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, oppure, in assenza, il cittadino può rivolgersi a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
- Anche il Difensore civico è chiamato a contattare il Garante se l’accesso è stato negato o differito a tutela della riservatezza di terzi. Il Garante per la protezione dei dati personali si deve pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore viene sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
- Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine per il ricorso è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al Difensore civico.
- I controinteressati posso fare opposizione e/o proporre ricorso contro l’eventuale decisione dell’Amministrazione di accogliere la richiesta di accesso presentata dal soggetto istante, con le stesse modalità a partire dal punto 6), mediante istanza diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con gli sviluppi illustrati nei punti successivi.
Riferimenti Normativi
Contenuti da pubblicare in questa sezione ai sensi dell'allegato n. 1 alla delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016: |
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale |
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale |
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione |
Allegati
Modulo richiesta accesso civico
Note: Scarica
Modulo richiesta accesso generalizzato
Note: Modulo richiesta accesso generalizzato
Registro degli accessi
Note: Registro degli accessi
Registro degli accessi
Note: Registro degli accessi