DPCM 4 novembre 2020 e Ordinanza del Ministero della Salute
DPCM 4 novembre 2020 e Ordinanza del Ministero della Salute
In attesa di un'auspicabile ulteriore ordinanza che potrebbe escludere alcune province dall'applicazione di "zona rossa", sono confermate le seguenti norme, a seguito dell'ultimo DPCM d dell'Ordinanza del Ministero della Salute.
da venerdì 6 novembre al 3 dicembre su tutta la Lombardia si applica lo scenario 4 (zona rossa)
- vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune salvo se motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e tra un Comune e l'altro. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.
- sospese le attività commerciali al dettaglio, con molte eccezioni. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita (praticamente chiusi solo negozi di abbigliamento, ma non quelli per bambini).
- restano aperti parrucchieri, chiusi estetisti e centri massaggi.
- sono chiusi i mercati, salvo le attività che vendono generi alimentari.
- sospese attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orari e la ristorazione con asporto fino alle 22.
- sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all'aperto. Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.
- attività scolastica in presenza per la scuola dell'infanzia, elementare e prima media. Didattica a distanza al 100% per le seconde e terze medie.
- Sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.
- Limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto loale e del trasporto ferroviario regionale.
- Confermata la sospensione di parchi tematici e di divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; convegni, congressi, sagre, fiere; sale da ballo, discoteche o locali simili.
Data:
06/11/2020
Ultima modifica:
Ven, 06/11/2020 - 11:48