DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Sulla base della nuova Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” cosiddetto “Testamento Biologico”, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere (il “cosiddetto” disponente),  può, attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo.

Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

  • per atto pubblico (atto redatto da notaio)
  • per scrittura privata autenticata (atto redatto con un funzionario pubblico designato o con un notaio)
  • per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso.

Il disponente deve consegnare personalmente la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) redatta in forma scritta, con data certa e sottoscritta con firma autografa, accompagnata da copia fotostatica di un documento d’ identità sottoscrivendo una dichiarazione di deposito.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

 

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DAT dichiarazione intestatario

Note: DAT dichiarazione intestatario

FAC SIMILE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Note: FAC SIMILE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

DICHIARAZIONE FIDUCIARIO DAT

Note: DICHIARAZIONE FIDUCIARIO DAT