SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI DURATA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ATTI ABILITATIVI

Con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 riguardante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 70/2020) sono state adottate importanti disposizioni che riguardano anche i procedimenti amministrativi di competenza degli Uffici tecnici (art. 103).

 

Tale norma incide sul computo dei seguenti termini:

Comma 1:

procedimenti

 

Comma 2:

- atti abilitativi comunque denominati

- provvedimenti amministrativi

- certificati

Ordinatori (es. termine ex art. 10 L. 241/90 per depositare memorie endoprocedimentali)

Perentori (termine al cui decorso si genera silenzio significativo, es. termine di verifica della SCIA - termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie)

Propedeutici/endoprocedimentali (es. termine di durata dell’istruttoria di un permesso di costruire)

Finali (termine finale dei procedimenti amministrativi ex art. 2 L. 241/90)

Esecutivi (termini contenuto in un ordine di ripristino per dare corso all’esecuzione volontaria dello stesso)

 

Di validità/efficacia dell’atto

 

  • Art. 103, comma 1:

Tale sospensione riguarda non solo le attività che necessariamente si devono concludere (ex art. 2 co. 1 L. 241/1990) con un provvedimento espresso, ma anche tutti quei procedimenti in cui la volontà dell’amministrazione possa essere espressa con un silenzio significativo (assenso-diniego, es. art. 36 Dpr 380/2001).

 

La sospensione opera sino al 15/04/2020, per tutti quei termini:

  • che alla data del 23/02/2020 erano ancora pendenti, rimanendo fermi tutti gli effetti conseguenti a termini già spirati;
  • il cui decorso sia iniziato successivamente al 23/02/2020.

Salvo proroghe e considerata la peculiarità dell’istituto della sospensione rispetto a quello dell’interruzione (con la prima si ha un arresto temporaneo del decorso del termine, mentre con la seconda il termine decorre ex novo), dal 15/04/2020 ricominceranno a decorrere i termini procedimentali per il tempo residuo, fermo quello già consumatosi.

 

Esempi:

 

Caso 1 - termine in corso al 23/02/2020: ordine di ripristino in cui è previsto il termine di 90 gg. per l’esecuzione volontaria della demolizione impartita.

Tempo già trascorso al 23/02/2020 = 20 gg.

Termine residuo a decorrere dal 15/04/2020 = 70 gg.

 

Caso 2 - termine il cui decorso è iniziato dopo il 23/02/2020: ordine di ripristino in cui è previsto il termine di 90 gg. per l’esecuzione volontaria.

Considerato che la disposizione statuisce che non si tiene conto del periodo di tempo che va dal 23/02/2020 al 15/04/2020, anche se il provvedimento è stato emesso prima del 17/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni in commento), il termine di 90 gg. decorrerà dal 15/04/2020.

 

Non essendo procedimenti amministrativi ma atti privati, possono pertanto essere inoltrate le SCIA edilizie e di agibilità, i cui effetti sono immediati secondo quanto statuito dagli artt. 19 della L. 241/1990, 22 e 26 del Dpr 380/2001.

Relativamente alle SCIA in alternativa al permesso di costruire, di cui all’art. 23 del d.P.R. 380/2001, il d.l. 18/2020 non inibisce la possibilità di deposito poiché ad essere sospeso è il procedimento di verifica da parte della Pubblica Amministrazione.

Si ritiene pertanto che il termine perentorio per il controllo dei presupposti di legittimità della SCIA alternativa decorrerà dal 15/04/2020.

  • Art. 103, comma 2

La disposizione attiene tanto ai provvedimenti amministrativi promanati dalla Pubblica Amministrazione quanto agli atti privati aventi natura abilitativa.

Quanto ai primi, ad esempio, il permesso di costruire che, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, ha un’efficacia temporale scandita per quanto concerne tanto l’inizio lavori (1 anno dal rilascio) quanto la loro conclusione (3 anni dall’inizio lavori).

In forza del citato Decreto, pertanto:

  • rimangono fermi gli effetti dei titoli scaduti prima del 31/01/2020;
  • riacquistano efficacia i titoli scaduti tra il 31/01/2020 ed il 17/03/2020, i quali scadranno il 15/06/2020;
  • rimangono validi fino al 15/06/2020 i titoli che avevano scadenza tra il 17/03/2020 ed il 15/04/2020.

Tra i provvedimenti interessati, oltre al permesso di costruire possiamo citare anche le autorizzazioni paesaggistiche e le convenzioni urbanistiche che, come noto, sono pur sempre annoverate tra gli atti sostitutivi di provvedimento ex art. 11 l. 241/1990.

Lo stesso dicasi per le SCIA edilizie in relazione al termine di fine lavori (3 anni dall’efficacia della SCIA), di cui all’art. 23, comma 2 d.P.R. 380/2001.

 

Data: 20/03/2020 Ultima modifica: Ven, 20/03/2020 - 13:03